Il Bar dell'Ingegneria

Votes taken by reversi

  1. .
    a mio parere è stato erroneamente definito principio, ma è un teorema.

    la necessità della sua dimostrazione deriva dall'affermazione "condizione necessaria e sufficiente...": se non lo si dimostra non c'è garanzia che essa sia, appunto, condizione necessaria e sufficiente.

    e in ciò non c'entra niente se esistano, siano comprensibili o non esistano dimostrazioni, eventualmente lo si può pensare come un teorema ancora in attesa di essere dimostrato (in tal caso, meglio sarebbe chiamarlo congettura dei lavori virtuali).

    addendum

    leggendo in merito, viene da alcuni altresì confutata l'applicazione - a prescindere - della definizione di "principio" in quanto un principio è qualcosa che non viene mai contraddetto dall'esperienza ma in tal caso, trattandosi di calcolare lavori virtuali, cioè lavori compiuti da un sistema coerente ed equilibrato di forze e tensioni applicato ad un sistema compatibile e congruente di spostamenti e deformazioni tra loro mutuamente indipendenti ed arbitrari, non è possibile avvalersi della "mancata contraddizione" poiché per sua natura impossibile da prodursi con l'esperienza (giacché nel mondo reale ad ogni sistema di forze/tensioni si manifesterà il sistema di spostamenti/deformazioni ad esso conseguente).

    Edited by reversi - 24/3/2019, 13:53
  2. .
    continuo il post di ieri perché mi sono procurato il testo del decreto legge denominato "sblocca cantieri", ma che poteva ben essere denominato "la morte del genio civile".

    tralascio altre amenità e riporto solo l'art. 3.

    Art. 3
    (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 65:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico";
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
    a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
    b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
    4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
    6) è aggiunto in fine il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8";
    b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori";
    c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:
    “3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
    4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
    5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";
    d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
    "Art. 94-bis.
    (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
    a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
    2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
    c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
    2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
    3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
    5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
    6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico.".


    evitando di sottolineare più del necessario la complessità di lettura del testo sopra riportato, cosa che già di per sé spiega abbondantemente perché in italia le leggi non vengono rispettate, vi faccio notare quanto segue:

    il futuro (se va in porto) nuovo art. 94-bis al comma 4 recita:
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

    ciò significa che - per effetto della deroga - la disposizione per la quale "non si possono iniziare lavori ... senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione" (leggi: genio civile) non si applica ad "interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)".

    cioè, per effetto della deroga, trascurando gli interventi privi di rilevanza di cui alla lettera c), non si applica a:
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);


    dunque, le nuove costruzioni che non rientrino nella fattispecie di quelle che "si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche" potranno essere realizzate senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

    non solo. a mio giudizio, poiché le limitazioni relative alle "zone sismiche" sono riferite ai soli interventi di adeguamento o miglioramento di cui al punto 1 di ciascuna lettera, le costruzioni ordinarie potranno essere realizzate senza autorizzazione preventiva del genio civile in qualunque zona sismica, a meno che non si voglia estendere la prescrizione di "media sismicità" del punto 1 anche ai successivi punti 2 e 3.

    ma siccome, in qualità di tecnici, siamo bravissimi a camuffare gli interventi, oltre alle nuove costruzioni, da oggi in poi tutti gli interventi sull'esistente rientreranno nella categoria delle riparazioni o interventi locali, anche questi sottratti all'autorizzazione preventiva.

    il tutto, come dice la rubrica dell'articolo, in nome della "semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche".

    e in quelle non sismiche? non vogliamo semplificare?
  3. .
    21. si può andare in televisione con una laurea triennale in economia aziendale, confrontarsi con un professore universitario di economia, già direttore esecutivo del fondo monetario internazionale, già capo economista dell'ocse, e dissentire platealmente su alcuni princìpi economici basilari sostenendo: "questo lo dice lei";
    22. si può prendere un bambino delle elementari, portarlo davanti ai banchi, farlo girare di spalle alla classe e dire agli altri bimbi: "guardate quanto è brutto". e in tutto questo non c'entra niente che il bambino in questione è nero, perché è una cosa che si può fare con chiunque;
    23. si possono far sparire 49 milioni di euro e farne perdere le tracce dal bilancio di un partito;
    24. si possono anche fare accordi con lo stato, governato dal partito di cui sopra, per restituire i 49 milioni di cui sopra in comode rate bimestrali, senza interessi, spalmate su un arco temporale di ottant'anni.

    (continua)
  4. .
    le capacità dello strumento vs. le capacità del progettista.

    ho lavorato per circa un decennio per una società di roma. mi sono ritrovato a seguire i cantieri perché ero l'unico che non si faceva problemi a farsi mandare in giro per l'italia (roma era troppo bella perché i miei colleghi fossero disposti ad allontanarsene).

    e, così, seguivo lavori progettati dai miei colleghi.

    di tanto in tanto mi toccava pure chiamare in studio per sfogarmi delle inevitabili incazzature. alcune volte veniva addirittura deciso a priori di fare un progetto di più bassa qualità, "tanto poi in cantiere si sistema tutto", perché i tempi concessi dai committenti erano pochi per approfondire oppure perché anche i tempi erano stati messi in gara.

    di fatto, e so di cosa sto parlando, nei cantieri arrivano progetti fatti con i piedi da gente che non sapeva progettare. e non sapeva progettare perché non conosceva i cantieri: non avevano mai visto fare i lavori.

    il bim è uno strumento che consente di fare progetti più belli, in tempi più lunghi (perché l'impiantista aspetta il file sul quale al momento ci sta lavorando lo strutturista, ecc. ecc.) e fatti sempre da quelle stesse persone che non sanno progettare neppure con gli strumenti attuali.
  5. .
    apprezzo quello che fai e l'intento del post.

    semplicemente volevo dire che (vale sia per te che per lisa) se "spiegate" qualcosa con parole vostre, magari riusciamo a capire meglio, noi che siamo ignoranti. se dobbiamo leggere le citazioni, allora le andiamo a leggere alla fonte.

    detto ciò, ti invito a continuare perché l'argomento è di interesse, oltre che attuale.
  6. .
    per me, e credo sia l'interpretazione esatta, la domanda di paolo si riferisce ad altri post in questo stesso forum sinora trattati con competenza, acume e rigore tecnico che vengono bellamente mandati a puttane da post fuori luogo che avrebbero richiesto l'apertura di uno specifico altro thread senza "inquinare" quelli esistenti.
  7. .
    nel frattempo, puoi usare questo:
    https://bar-ingegneria.forumfree.it/?t=72007058
  8. .
    CITAZIONE (IlPogba @ 25/1/2019, 18:42) 
    Si specifica che per la trattazione attribuita a Berezantev1970 riportata nel documento AGI non è stata attualmente trovata la fonte originale.

    che potrebbe essere questa:
    https://app.box.com/s/epudwupjf4029ucbneipva8izputjz4m
  9. .
    io credo ci sia qualcosa che non torni riguardo al contributo integrativo.
    non ne sono certo ma ritengo che questo non sia tassato, né fino ad oggi, né con il nuovo ipotetico regime. del resto, te lo dà il cliente e tu lo giri ad incarcassa.
    perciò, probabilmente, i calcoli vanno rifatti senza di questo:

    1) ipotesi di imponibile in fattura e regime forfettario (flat tax) pari a 30.000,00 €;
    4) calcolo del reddito forfettario e applicazione del coefficiente di redditività / di settore pari a 30.000,00 x 0,78 = 23.400,00 €;
    5) calcolo del contributo soggettivo Inarcassa (14,5% del reddito netto professionale) pari a 23.400,00 x 0,145 = 3.393,00 €;
    6) calcolo della base imponibile regime forfettario pari a 23.400,00 - 3.393,00 = 20.007,00 €;
    7) calcolo delle tasse (15% della base imponibile regime forfettario) pari a 20.007,00 x 0,15 = 3.001,05 €;
    8) somma delle tasse e contributi previdenziali (60 € contributo maternità Inarcassa) pari a 3.393,00 + 60,00 + 3.001,05 = 6.454,05 €.

    è chiaro che il tuo commercialista ne sa più di me e dovrebbe essere lui a dirti se è giusto il tuo calcolo oppure il mio, posto che io ho ragionato solo su una mia ipotesi.
  10. .
    posto un esempio delle modifiche di cui ho parlato nel precedente post.
    le ho fatte tutte a mano producendo il file .rtf con califfo ed editando l'output con un programma di videoscrittura (di cui non dico il nome) :)

    al primo rigo, terza colonna, ho modificato la semplice dicitura "Teoria:" con "Teoria sismica:" per rendere più chiaro a cosa si riferisce questa voce. e come teoria, avendo scelto di condurre le verifiche con le teorie di base ho inserito "PSEUDOSTATICA", che mi sembra senz'altro più efficace di "STATICA" (dopotutto sono verifiche sismiche condotte -appunto- in modalità pseudo-statica).

    ho poi modificato le tabelle della stratigrafia portando le tabulazioni predefinite (1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm,...) al valore doppio (2 cm, 4 cm, 6 cm, 8 cm, ...) ed aumentando il carattere ad 8 punti (in luogo di 6).

    qui il file di output editato.
  11. .
    CITAZIONE (afazio @ 12/11/2017, 12:47) 
    Nel file della consolle dxf, avevo inserito la possibilità di farlo funzionare sia con excel a 32bit e sia con excel a 64 bit inserendo l'istruzione:
    CODICE
    #If VBA7 Then
    Private Declare PtrSafe Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
    #Else
    Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, _
    ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
    #End If


    Ti chiedo se anche con questa istruzione, che è diversa da quella da te riportata, il sistema da quell'avviso oppure no.

    non ho verificato cosa succede con queste tue istruzioni, ma avendo letto un articolo proprio ierisera (da cui il post) posso dirti questo:

    il codice del tipo da te introdotto si inserisce quando si scrive vba nativo a 64 bit e si vuole renderlo compatibile con versioni precedenti di vba (per cui l'if vba7); il codice da me riportato si inserisce quando si scrive vba generico e si vuole renderlo compatibile con sistemi a 64 bit (per cui l'if win64).

    aggiungo anche che nel tuo codice, parte riferita ai 64 bit, in luogo del tipo Long avresti dovuto scrivere LongPtr.

    p.s. non sono diventato esperto di vba, sono solo fresco di lettura :) :)
  12. .
    segnalo che nel sito del csllpp è disponibile da qualche giorno l'aggiornamento delle linee guida sia sul calcestruzzo fresco che sul calcescruzzo in opera.

    queste nuove linee guida, nel caso di estrazione di carote, introducono un fattore di disturbo che al momento non è implementato nel foglio excel da me predisposto e reso disponibile in questo topic.

    metto perciò in guardia gli eventuali utilizzatori affinché provvedano a tener conto del nuovo fattore Fd di cui alle citate linee guida.
  13. .
    un utente di adonis (andre correia, curatore della traduzione della gui in portoghese) ha postato un file excel capace di generare "al volo" lo script necessario ad adonis per analizzare un tubo interrato.

    qui lo screenshot del file excel (ho selezionato le sole righe che sono state poi trasportate da me in adonis; cliccare per ingrandire):

    jpg



    semplicemente salvando queste righe di script in un file di testo con estensione .ajs ecco cosa si ottiene (cliccare per ingrandire):

    jpg



    ovviamente, seguendo la strada che io propongo, occorre poi risolvere il modello (ma producendo lo script per intero, cosa che può essere fatta da excel stesso, ed eseguendolo in adonis, si ottiene direttamente la soluzione).

    la pagina in cui si parla di questo file - da cui è tra l'altro possibile scaricarlo - è la seguente: http://geowizard.org/forum/index.php?topic=164.0
  14. .
    CITAZIONE (reversi @ 7/9/2016, 15:02) 
    2. offendere la moglie di uno che passeggia per strada e se lui reagisce lo si può picchiare causandone la morte;

    oggi si è chiuso il processo per la vicenda di cui sopra (accaduta, lo ricordo, a fermo tra un ultrà e una coppia nigeriana).

    l'ultrà ha patteggiato 4 anni, ma non ne farà alcuno. starà agli arresti domiciliari con un permesso di otto ore di uscita giornaliere per andare a lavorare.

    al che io mi domando: e la condanna dove sta?

    p.s. la moglie del nigeriano ha rinunciato a proseguire in sede civile per il risarcimento, sottoscrivendo (volutamente e consapevolmente) un accordo extragiudiziale con cui chiede che le vengano solo pagate le spese per il rimpatrio della salma. ha detto di non voler approfittare della situazione come forma di riconoscenza per il paese che l'ha accolta. episodi del genere mi fanno pensare a quanta civiltà avrebbero da insegnare questi migranti così offesi e maltrattati.
  15. .
    CITAZIONE (Alex_Drake @ 13/1/2017, 10:49) 
    Faccio i complimenti a reversi per la dedizione.

    sono ancora in fase di pieno relax post festività, complice la neve :D :D
187 replies since 5/1/2013
.