Il Bar dell'Ingegneria

NTC 2018 §11.2.6. CONTROLLO DELLA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO IN OPERA

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    La norma obbliga ad eseguire le prove a rottura sui cubetti entro il 45° giorno, altrimenti servono prove integrative.
    Queste devono essere fatte ai sensi di UNI EN 13791:2019, che ha sostituito la versione 2008 e Linee guida (v. § 11.2.6 NTC 2018).
    La EN 13791:2019 direi che è completamente diversa dalle Linee guida, non saprei dire rispetto alla versione 2008 che non ho mai avuto tra le mani (ma per quel che ne so, seguiva le Linee guida, o forse meglio, le Linee guida seguivano la EN 13791:2008).
    Per chi ha già avuto modo di leggere la versione 2019 della norma, alcune domande:

    1. quale strada seguirebbe nel caso di provini portati a rottura oltre il limite temporale fissato dalla norma? L'approccio del capitolo 8 "Stima della resistenza a compressione per la valutazione strutturale di una struttura esistente" oppure l'approccio del capitolo 9 "Valutazione della classe di resistenza a compressione del calcestruzzo in caso di dubbio? Seguire uno o l'altro approccio implica dover eseguire un numero ben diverso di prove a mio avviso

    2. sia le linee guida che la circolare del 2019 applicano ai risultati delle prove su carote il Fattore di Disturbo, che però non viene menzionato dalla UNI EN: ha ancora senso considerarlo? Secondo me sì, vista la "giustificazione" che ne danno le linee guida al § 3.2 per la sua introduzione;

    Saluti!
     
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    CITAZIONE (ing82 @ 6/2/2023, 15:06) 
  3. quale strada seguirebbe nel caso di provini portati a rottura oltre il limite temporale fissato dalla norma? L'approccio del capitolo 8 "Stima della resistenza a compressione per la valutazione strutturale di una struttura esistente" oppure l'approccio del capitolo 9 "Valutazione della classe di resistenza a compressione del calcestruzzo in caso di dubbio?

  4. nell'introduzione della norma (pag. 2) leggo:
    "Entrambe le applicazioni hanno una serie di passaggi comuni, come illustrato nel prospetto 1, ma i metodi di valutazione sono diversi. Il motivo di tale differenza consiste nel fatto che con la stima della resistenza in sito (punto 8) non si fanno presupposizioni di quanto dovrebbe essere e si tiene conto dell’incertezza associata al numero di dati quando si esegue la stima del valore. La resistenza in sito determinata in conformità al punto 8 è un valore basato su prove effettuate su una struttura o elemento finito, come indicato nel punto A.2.3 della EN 1992-1-1:2004."

    a mio modo di vedere, dunque, la procedura più corretta è quella del capitolo 9.

    CITAZIONE (ing82 @ 6/2/2023, 15:06) 
  5. sia le linee guida che la circolare del 2019 applicano ai risultati delle prove su carote il Fattore di Disturbo, che però non viene menzionato dalla UNI EN: ha ancora senso considerarlo? Secondo me sì, vista la "giustificazione" che ne danno le linee guida al § 3.2 per la sua introduzione;

  6. il fattore di disturbo è - alla fine della fiera - un coefficiente di sicurezza.

    se il metodo non prevede un fattore di sicurezza esplicito, non bisogna concludere che questo non esista ma, piuttosto, che sia stato inserito già nei vari fattori/parametri numerici previsti dalla procedura.

    è chiaro che se lo aggiungi avrai ridotto un po' il valore risultante dalla tua verifica ma male non sarà.

    Edited by reversi - 6/2/2023, 22:01
     
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    Ok grazie: anche a me sembra meglio il cap. 9, anche per il semplice fatto che il cap. 8 fa determinare il valore della resistenza in sito, e lì si ferma, mentre il cap. 9 , una volta determinata la resistenza, dà anche dei criteri per la valutazione, v. ad es. prospetto 8.
    Certo che ad una prima lettura mi sembra che il numero di prove richiesto sia sensibilmente diverso tra i due flussi di lavoro, ma approfondirò, per ora grazie.
     
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    CITAZIONE (ing82 @ 6/2/2023, 15:06) 
    Queste devono essere fatte ai sensi di UNI EN 13791:2019, che ha sostituito la versione 2008 e Linee guida (v. § 11.2.6 NTC 2018).

    Un po' opinabile... nel DM2018 (= tavole della Legge) è specificato pure l'anno della 13791 da utilizzare.
    Perchè dovremmo (dal punto di vista legale) utilizzare la versione del 2019?
     
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    Ok, è anche un po' il mio dubbio, ma dove sta scritto il contrario, cioè ignora gli eventuali aggiornamenti normativi e continua a far riferimento alle versioni che sono specificate dal DM?
    Guarda ad esempio la norma UNI EN 206: al § 4.1 è richiamata semplicemente come UNI EN 206, mentre al § 4.1.2.2.4.2 come UNI EN 206:2016. In questo caso quindi come dobbiamo comportarci?
    Per quanto trattato dal § 4.1.2.2.4.2 farò sempre riferimento alla versione 2016, anche se dovessero uscire degli aggiornamenti, mentre per il resto farò riferimento all'ultima versione, dato che non viene scpecificato l'anno?
    A me sembra molto più disattenzione e/o superficialità di chi ha scritto la norma.
    Grazie
    Ciao

    Edited by ing82 - 9/2/2023, 15:11
     
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    non avevo notato quanto fatto osservare da alex e temo abbia ragione.

    da qualche parte è sicuro che c'è scritto, poiché lo ricordo benissimo, che in mancanza dell'indicazione dell'anno si fa riferimento all'ultima versione, altrimenti si fa riferimento alla versione indicata dalla norma. prova nel capitolo dei documenti di comprovata validità.
     
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    reversi ho modificato il messaggio precedente mentre rispondevi, e facevo proprio l'esempio di dove viene richiamata la UNI EN 206.
    Bisogna trovare quel passaggio...
     
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    CITAZIONE (ing82 @ 9/2/2023, 15:03) 
    A me sembra molto più disattenzione e/o superficialità di chi ha scritto la norma.

    E' il solito problema della diversa velocità fra leggi e norme non cogenti.
    Queste ultime viaggiano a velocità nettamente superiore.
    Abbiamo anche un altro esempio: i DAN degli Eurocodici, pubblicati in Gazzetta e riferiti ad una specifica edizione.
    Gli EC sono già cambiati più volte, i DAN...
     
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    CITAZIONE (ing82 @ 9/2/2023, 15:12) 
    Bisogna trovare quel passaggio...

    il passaggio non l'ho trovato, ma in questa pagina del sito promozioneacciaio: www.promozioneacciaio.it/cms/it723...-4-generale.asp all'ultimo rigo della risposta n. 2 si legge:

    "Le NTC2018 specificano che per le norme armonizzate richiamate all’interno del testo, la versione di riferimento è sempre quella più aggiornata".

    dando per buono quanto sopra, siccome la 13791 è armonizzata (l'elenco delle norme armonizzate è pubblicato periodicamente con direttiva del parlamento europeo) dovrebbe quindi sempre usarsi la versione più recente.

    mi autocorreggo: benché EN, la 13791 non è armonizzata. qui l'elenco più recente: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52...nditions/native
     
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    CITAZIONE (reversi @ 9/2/2023, 16:17) 
    il passaggio non l'ho trovato, ma in questa pagina del sito promozioneacciaio: www.promozioneacciaio.it/cms/it723...-4-generale.asp all'ultimo rigo della risposta n. 2 si legge:

    "Le NTC2018 specificano che per le norme armonizzate richiamate all’interno del testo, la versione di riferimento è sempre quella più aggiornata".

    dando per buono quanto sopra, siccome la 13791 è armonizzata (l'elenco delle norme armonizzate è pubblicato periodicamente con direttiva del parlamento europeo) dovrebbe quindi sempre usarsi la versione più recente.

    mi autocorreggo: benché EN, la 13791 non è armonizzata. qui l'elenco più recente: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/52...nditions/native

    Però il tuo riferimento mi ha mandato al §11.1 del DM2018, che dovrebbe essere quello che ricordavi:
    [...]
    Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie UNI, EN e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, oppure, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata. Con successivo provvedimento si aggiornano periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie UNI, EN ed ISO richiamate nella presente norma.
     
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    CITAZIONE (reversi @ 9/2/2023, 16:17) 
    la 13791 non è armonizzata

    CITAZIONE (Alex_Drake @ 9/2/2023, 16:47)
    Però il tuo riferimento mi ha mandato al §11.1 del DM2018, che dovrebbe essere quello che ricordavi:
    [...]
    Il richiamo alle specifiche tecniche armonizzate, di cui al Regolamento UE 305/2011, contenuto nella presente norma deve intendersi riferito all’ultima versione aggiornata, salvo diversamente specificato. Il richiamo alle specifiche tecniche volontarie UNI, EN e ISO contenute nella presente norma deve intendersi riferito alla data di pubblicazione se indicata, oppure, laddove non indicata, all’ultima versione aggiornata. Con successivo provvedimento si aggiornano periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie UNI, EN ed ISO richiamate nella presente norma.

    Ok grazie: diciamo quindi che con la 13791 mi sono portato avanti per quando mai usciranno le nuove NTC :D

    Un'ultima curiosità/domanda: dove viene pubblicato il provvedimento che dovrebbe aggiornare periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie? Ho cercato nel sito del CSLLPP, ma ho trovato niente a riguardo.

    Grazie ancora e saluti.
     
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    In merito al provvedimento che dovrebbe aggiornare periodicamente gli elenchi delle specifiche tecniche volontarie:
    https://www.uni.com/index.php?option=com_c...171&Itemid=2612
    Saluti.
     
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    quindi, parafrasando il modo di esprimersi circa il recepimento statico e dinamico, a cui siamo abituati in Sicilia per le leggi regionali che fanno riferimento alla leggi statali, si può dire che le NTC 2018 effettuano un recepimento statico delle norme ove è indicata la data di pubblicazione, cioè si applicano quelle norme senza tenere conto di successive modifiche ed integrazioni, mentre dove non è indicata la data di pubblicazione viene effettuato un recepimento dinamico delle norme, cioè valgono quelle norme e tutte le successive modifiche ed integrazioni
     
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