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pasquale100.
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si Salvatore, è noto che la legge 1150 fu ignorata nella ricostruzione dopoguerra e poi in piena speculazione edilizia, fino al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della cosiddetta legge ponte legge n. 765 del 1967 che diede un anno per fare massacro del territorio);
spiego meglio il mio post precedente:
qusi venti anni fa mi trovai a dover chiudere (non era originariamente mia) una pratica di condono edilizio legge 47/85 per un abuso commesso nel 1950 , si trattava proprio di una veranda nel centro abitato del paese;
non riuscivo a capire, per me valeva solo la legge ponte, e inizialmente pensai che la soluzione migliore era farla archiviare dichiarando, come si fa usualmente, che la costruzione abusiva era antecedente il famoso 1° settembre 1967;
ma mi chiedevo perché il committente (che nel 1942 era già laureato in legge) e il tecnico di prima avessero fatto quella domanda di condono, che mi sembrava inutile e pareva solo per buttare soldi, anche se pochissimi per quel piccolo aumento di superficie da snr a su di un balcone;
così ritrovai quel testo originario della 1150/42 e capii il perché;
il reato penale per l'abuso edilizio è certamente estinto, resta però l'irregolarità amministrativa, per cui anche un abuso commesso il giorno dopo l'entrata in vigore della legge 1150 del 1942 è soggetto alle sanzioni dell'epoca, sanzioni a soldi o anche demolizione ecc.
ed è questo che non riesco a capire (o che non ho capito per niente e quindi forse ho preso un mega abbaglio):
mentre la nostra legge in materia penale è sempre a favore del reo nel caso di nuove norme sopravvenute, quella in materia amministrativa invece non lo è.