Il Bar dell'Ingegneria

casi di studio

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    non si tratta di casi da studiare, ma, più semplicemente, di casi che capitano al proprio studio professionale.
    è chiaro che, per essere postati, devono presentare un certo interesse oppure una certa curiosità.

    inizio con questa trave, presa dal basso. la trave è larga 120 cm ed è armata al lembo inferiore con 30 fi 14. fu progettata alle tensioni ammissibili con la normativa del 1992. mi pare evidente che il progettista abbia leggermente sovrastimato qualche numero. a fronte delle barre longitudinali, c'è una carenza di staffe da paura (cmq non mi preoccupo più di tanto perché quel solaio sarà demolito).

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    ragionando alle t.a. non vedo carenza di staffe (lì sono a 4 bracci e a passo non oltre 20; mi pare 16).
    l'armatura è eccessiva, ma ai tempi c'erano sw che calavano il doppio di un altro sw e spesso era il progettista che si metteva a calare (per la paura di dover fare una trave a spessore piuttosto che una trave alta).
     
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    non ho rifatto i calcoli perché quel solaio sarà demolito (il nuovo progetto è quasi ultimato).

    ho postato una foto di dettaglio invece che una foto più panoramica proprio per vedere se qualcuno si avventurava in qualche deduzione/ipotesi.

    il passo longitudinale delle staffe è giusto: posto che i travetti hanno interasse 50 cm, poiché si vedono 3 staffe/interasse, il passo è 16-17 cm.
     
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    utente bannato dal bar il 07/12/2016

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    ma ha problemi? trave troppo inflessa che fa spaventare?
     
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    un altro caso di studio (cioè che mi è capitato allo studio). ho dovuto degradare moltissimo l'immagine per farla rientrare nel limite dei 500 kb. chi vuole può cimentarsi proponendo le sue ipotesi.

    cliccando col tasto destro e selezionando "visualizza immagine" potete visualizzare la foto a tutta grandezza.

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    ogni cimitero di paese ha una strada a quota inferiore che lo costeggia nei lati non principali.
    chissà perché queste stradelle non sono mai a quota superiore o a pari quota.

    è da una vita che "fotografo" la mancanza parziale del piano di appoggio di muri di sostegno, di pile varie, ...,
    per fabbricati ricordo vagamente qualche caso...
    lì ancora non è tanto tardi, a meno che vogliano ricostruire le cappelle.
     
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    l'immagine che segue mostra un cosiddetto "treno di lavoro", costituito da 3 mezzi d'opera.

    si tratta della stabilizzazione a calce del fondo scavo di una bretella aeroportuale.

    sulla destra c'è la spandicalce (è come la macchina spargisale quando c'è ghiaccio sulla strada). la sua velocità di avanzamento viene stabilita in modo da distribuire sul terreno l'esatta percentuale di calce che è stata determinata a monte, in laboratorio, come ottimale per quel terreno.

    al centro c'è il pulvimixer. si tratta di una macchina dotata di un apparato rotante, tipo un erpice, che miscela terreno e calce fino alla profondità impostata, che deriva anch'essa dallo studio effettuato in laboratorio.

    sulla sinistra c'è il rullo, che compatta la miscela calce-terreno. il peso del rullo non è arbitrario, ma viene stabilito a monte per avere il grado di compattazione voluto.

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    E l'acqua? Non si mette?
     
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    CITAZIONE (zax2013 @ 29/6/2015, 13:58) 
    E l'acqua? Non si mette?

    se hai bisogno di stabilizzare a calce, si dà il caso che l'acqua ci sia già (e pure più del necessario).
     
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    la prova

    la quantità ottimale di calce, espressa in percentuale del peso del terreno, viene determinata in laboratorio, principalmente in base al contenuto d'acqua ed al tipo di argilla (perché la calce reagisce con l'argilla).

    molto banalmente, si preparano diverse miscele e si valuta quale miscela presenta le migliori caratteristiche meccaniche.

    allora, sapendo di dover trattare - ad esempio - una profondità di 30 cm con una quantità di calce pari al 3% in peso, posso calcolare quanta calce devo mettere a metro quadro con la spandicalce.

    per la verifica si usa un contenitore di lato 50x50 cm che viene posato a terra sul percorso della spandicalce. questo contenitore poi viene raccolto e pesato e deve contenere 1/4 della quantità prescritta a metro quadro.

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    altro caso di studio.

    due fratelli si dividono in parti uguali un terreno di famiglia e ciascuno edifica sulla sua metà. il tutto in tempi antecedenti agli obblighi di dotarsi di un titolo edilizio ed in un comune all'epoca privo di strumenti urbanistici.

    al momento dell'adozione dello strumento urbanistico, entrambi i fratelli si rendono conto che i volumi edificati superano quelli consentiti nella loro zona, ma di fatto i fabbricati sono entrambi legittimi perché realizzati in epoca antecedente (ed infatti nessuno, ancora oggi, gli contesta niente).

    quando uscì il primo condono un fratello, forse più furbo dell'altro, dichiarò di aver realizzato il fabbricato in un epoca molto posteriore - dichiarando quindi il falso - ma pagando gli oneri dovuti per regolarizzare - secondo le norme intervenute in realtà successivamente - i volumi edificati. l'altro fratello lasciò correre.

    ora entrambi i fratelli hanno ceduto i beni ai figli, i figli vogliono demolire e ricostruire ma capita che il comune al fratello più furbo gli consente di demolire e ricostruire l'intero volume e al fratello più onesto no, limitandone il volume edificabile a quello consentito dallo strumento vigente poiché si tratta di un volume non assentito.

    lasciando da parte la furbata, ammettendo che davvero il fratello che ha sanato abbia violato le norme urbanistiche quando ha detto di averlo fatto, si verifica il paradosso secondo cui il fratello che ha edificato comunque legittimamente perché non ha violato le norme può solo ristrutturare (e il comune non può comunque ordinargli alcuna demolizione), l'altro fratello che ha violato le norme è avvantaggiato perché può demolire e ricostruire il volume che già ha.

    tutto ciò perché - assurdità della legge - la sanatoria non si è limitata a fornire un titolo edilizio a chi aveva edificato senza titolo ma ha legittimato ogni e qualunque violazione (tranne quella vincolistica, che qui non ricorre).
     
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    se uno, pur avendo un immobile costruito secondo le norme dell'epoca, abbia pensato nell' '86 (legge 47/1985) di presentare sanatoria per sentirsi psicologicamente in regola ha semplicemente fatto una sciocchezza, che potrebbe ritornargli contro o a favore, a seconda le sopravvenute normative. conclusione: per me non ha preordinato nessuna furbata.
    domanda: secondo quale norma il sanatore può riottenere l'intero volume?
    immagino secondo il 'locale' piano casa.
    domanda n. 2: secondo quel regolamento locale, i volumi in regola non possono essere interamente ricostruiti? (nei regolamenti in genere si demolisce e ricostruisce al massimo secondo la cubatura ammessa per la zona).

    p.s.: le norme sono quelle che sono, assurde per uno, sbagliate per un altro, ottime per un terzo, specie come in questo caso dove vi sono due casi che evidenziano la gigantesca contraddizione che impregna il Diritto. senza escludere la interpretazione data dall'ignorante che ne aumenta il disordine.
     
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    CITAZIONE (Salvatore A. @ 1/12/2015, 18:46) 
    domanda: secondo quale norma il sanatore può riottenere l'intero volume?

    il sanatore ha i permessi (in sanatoria) per quel volume ed ha pagato contributi ed oneri - allo stato ed al comune - per quel volume, ancorché maggiore di quello oggi possibile.

    CITAZIONE (Salvatore A. @ 1/12/2015, 18:46) 
    domanda n. 2: secondo quel regolamento locale, i volumi in regola non possono essere interamente ricostruiti? (nei regolamenti in genere si demolisce e ricostruisce al massimo secondo la cubatura ammessa per la zona).

    l'altro volume, benché legittimo, non è in regola perché il proprietario non ha alcun titolo che dice che quello è il suo volume. l'unico titolo di cui egli oggi può munirsi è quello conforme alle norme urbanistiche odierne.
     
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    ma capita che il comune al fratello più furbo gli consente di demolire e ricostruire l'intero volume
    se al fratello "più furbo" gli si consente di ricostruire l'intero volume, tanto si può fare solo in base a qualche norma urbanistica. era questa la domanda n. 1.

    dire
    non è in regola perché il proprietario non ha alcun titolo che dice che quello è il suo volume.
    non mi è mai piaciuto. non lo ritengo corretto (qua occorre ragionare come dottori in diritto).
    non ha il titolo amministrativo, ma il titolo ce l'ha. è il titolo di proprietà (o altro articolo di codice civile*).
    un qualsiasi titolo traslativo di diritti che indica il fabbricato, ancorché privo di atto amministrativo (la licenza edilizia ex legge 1150/1942 e ss. mm. e ii.), è atto che legittima il volume (il fabbricato), a meno che si dimostri che in quel dato anno è stato fatto abusivamente, in contrasto alle norme vigenti all'anno di costruzione.
    insomma, è in regola con le norme urbanistiche, al pari di ogni altro edificio esistente in regola.
    qua la mancanza del titolo amministrativo spesso viene sostituita da perizia giurata o da relazione asseverata.

    * esempio: se il proprietario ha 100 anni e lo costruì nel 1934 (ante legge 1150/1942) ha il titolo di proprietà per quell'articolo 934 del c.c. che parla di accessione (opere su suolo proprio)...
     
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