Il Bar dell'Ingegneria

Priamo e Priapo: solo un cambio di consonante?

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    CITAZIONE (Paolo Rugarli @ 21/3/2019, 12:46) 
    (lavoripubblici.it)
    Vedasi: relazione illustrativa.

    La zia Foricca si è impossessata anche del ministero! Hanno messo il salame anche nei decreti!

    Priamo è Priapo.

    A questo punto, si salvi chi può.

    4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente:
    la postrofo presente al comma 8 del larticolo 3 nell'alinea 2 è sostituito con una postolo.

    N.B.: per il significato del termine postolo vedere l'apostilla sotto
     
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    alinea è una parola italiana che ha pari dignità di tutte le altre parole, benché limitata nell'uso alla sola burocracia.
     
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    CITAZIONE (reversi @ 21/3/2019, 11:06) 
    continuo il post di ieri perché mi sono procurato il testo del decreto legge denominato "sblocca cantieri", ma che poteva ben essere denominato "la morte del genio civile".

    tralascio altre amenità e riporto solo l'art. 3.

    Omissis

    Leggendo sopra mi viene un sospetto...

    Vediamo cosa ne pensate: pare che alcune Regioni stiano rivedendo la classificazione sismica per non perdere i vantaggi generati dal Sisma bonus (che esclude le zone 4).

    Quindi alcune zone 4, in cui sono comprese importanti città, stanno diventando zone 3.

    E' probabile che le zone 4, in futuro, tenderanno sempre più a ridursi, forse quasi a sparire.

    Se però così fosse, la burocrazia aumenterebbe a dismisura, rallentando non poco le ordinarie procedure edilizie in luoghi dove, da sempre, i sismi sono molto modesti.

    Questo potrebbe spiegare alcune "semplificazioni" prototipizzate nella bozza di Decreto postata da Reversi.

    Il problema chiaramente verrebbe ribaltato su tutte quelle aree che effettivamente sono zone3 e, per conseguenza, necessitano di controlli più stringenti.
     
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  4. Paolo Rugarli
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    CITAZIONE (reversi @ 21/3/2019, 15:41) 
    alinea è una parola italiana che ha pari dignità di tutte le altre parole, benché limitata nell'uso alla sola burocracia.

    Oh no, alinea non è una parola come tutte le altre.

    "Alinea" è un tentativo protervo di far apparire autorevole e elevato o forbito, un testo il cui contenuto è sgangherato e vergognoso. "Alinea" aiuta dunque a nascondere nei commi la vergogna, la distorsione, la sfacciata rovina delle regole più ovvie ed elementari.

    "Alinea" può essere un residuato fossile che una burocrazia incapace di svolgere il suo compito non è stata capace di svecchiare o rimuovere, o che questa burocrazia ha usato per dare a se stessa un tono. "Alinea" è: "guarda che comandiamo noi, tu suddito esegui perché - come vedi - non capisci niente", come già spiegava Manzoni, e non importa che questa sia una "democrazia".

    "Alinea", che la Treccani spiega essere un francesismo recente, è il goffo tentativo di dare lustro al sogno di un ubriaco, trasformandolo in concettoso testo professional-giuridico.

    La giurisprudenza e il diritto italiani. Non quelli romani: quelli italiani. Uno strumento di sopruso. Di sopraffazione. Di ingiustizia. Celato appunto dietro un linguaggio desueto e apparentemente elevato, ma in realtà scalcagnato, vergognoso, obsoleto e indecente. Ha già detto tutto Manzoni, ancora attuale.

    Ma, coi tempi che corrono, "alinea" potrebbe anche essere altro. Se Napoleone ha combattuto ad Auschwitz e non ad Austeritz, e se la Francia è una democrazia millenaria, senza Luigi XIV, paradigma del potere assolutistico, "l'alinea" può essere qualsiasi cosa. Anche la linea. Siamo ormai preparati a tutto. Nulla ci stupisce più. L'acasa o la squola ce li aspettiamo, ormai. Si sta sfaldando il tessuto connettivo minimo e presto saremo un'orda.

    Dunque confermo: la zia Foricca ha messo un salame nel decreto.

    Priamo è Priapo.

    Si salvi chi può.

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    CITAZIONE (reversi @ 21/3/2019, 15:41) 
    alinea è una parola italiana che ha pari dignità di tutte le altre parole, benché limitata nell'uso alla sola burocracia.

    E c'era pure una casa editrice che si chiamava così.

    Ironia della sorte era/è specializzata in testi di architettura/ingegneria.
     
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    CITAZIONE (Paolo Rugarli @ 21/3/2019, 22:52) 
    Oh no, alinea non è una parola come tutte le altre.

    "Alinea" è un tentativo protervo di far apparire autorevole e elevato o forbito, un testo il cui contenuto è sgangherato e vergognoso. "Alinea" aiuta dunque a nascondere nei commi la vergogna, la distorsione, la sfacciata rovina delle regole più ovvie ed elementari.

    "Alinea" può essere un residuato fossile che una burocrazia incapace di svolgere il suo compito non è stata capace di svecchiare o rimuovere, o che questa burocrazia ha usato per dare a se stessa un tono. "Alinea" è: "guarda che comandiamo noi, tu suddito esegui perché - come vedi - non capisci niente", come già spiegava Manzoni, e non importa che questa sia una "democrazia".

    "Alinea", che la Treccani spiega essere un francesismo recente, è il goffo tentativo di dare lustro al sogno di un ubriaco, trasformandolo in concettoso testo professional-giuridico.

    La giurisprudenza e il diritto italiani. Non quelli romani: quelli italiani. Uno strumento di sopruso. Di sopraffazione. Di ingiustizia. Celato appunto dietro un linguaggio desueto e apparentemente elevato, ma in realtà scalcagnato, vergognoso, obsoleto e indecente. Ha già detto tutto Manzoni, ancora attuale.

    Ma, coi tempi che corrono, "alinea" potrebbe anche essere altro. Se Napoleone ha combattuto ad Auschwitz e non ad Austeritz, e se la Francia è una democrazia millenaria, senza Luigi XIV, paradigma del potere assolutistico, "l'alinea" può essere qualsiasi cosa. Anche la linea. Siamo ormai preparati a tutto. Nulla ci stupisce più. L'acasa o la squola ce li aspettiamo, ormai. Si sta sfaldando il tessuto connettivo minimo e presto saremo un'orda.

    questo post mi ricorda una storiella (poche righe) che ho letto in un libro di vonnegut (dovrebbe essere "la colazione dei campioni", ma non ne sono certo perché li ho letti quasi tutti, quindi potrei confondermi).

    uno scienziato aveva inventato una maniera alternativa per far nascere i bambini: bastava semplicemente grattarsi il palmo della mano e far cadere alcune scaglie di epidermide in un piatto di brodo di pollo. in questo modo cercava di far riflettere il governo sul problema della sovrappopolazione. per tutta risposta, il governo invece emanò delle severissime leggi sulla detenzione e l'uso del brodo di pollo.

    ebbene, un valido e stimato collega che dovrebbe guardare la luna, avendo la vista lunga, si sofferma a discutere sul dito.

    "alinea" in quel contesto non è rivolta al cittadino che deve applicare la legge, ma ai tecnici redattori che poi pubblicano il testo di legge coordinato con le modifiche ed è il nome che tecnicamente viene dato ai capoversi. ed è perfettamente legittimo perché è una parola tecnica usata in un contesto tecnico.

    si discuta piuttosto dei contenuti.

    p.s. "la colazione dei campioni" è il libro da cui è tratto il mio avatar. che non è un asterisco.
     
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  7. Paolo Rugarli
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    CITAZIONE (reversi @ 22/3/2019, 13:20) 
    questo post mi ricorda una storiella (poche righe) che ho letto in un libro di vonnegut (dovrebbe essere "la colazione dei campioni",

    Ma no, io della luna ho già discusso cento e cento volte. Anche di recente, prendendomi la responsabilità di anteporre al testo di una legge una prefazione che dice che è sbagliata, ed evidenziando le storture del sisma bonus. E ciò nel silenzio generale.

    Su quel decreto legge (che non credo si rivolga solo ai tecnici ma anche ai cittadini e ai giornalisti), hai già detto tutto tu. Ma non c'è nulla di nuovo: della sicurezza delle strutture non frega nulla a nessuno. Io stesso l'ho scritto e detto cento e cento volte in articoli, libri, convegni, lezioni, persino alla radio, manca solo che mi incateni in Via Nomentana.

    Io ho aperto questo post inizialmente per cercare di dare l'idea della appiccicosa melassa che leggo e che ormai ci circonda. Ormai la discussione dei singoli aspetti è inutile perché sono i valori fondamentali ad essere messi sotto scacco, anzi, ad essere eliminati.

    Il tuo post ha invece posto una questione di merito. Ma io qui sostengo che le questioni di merito sono ormai di secondo piano perché mancano le premesse fondamentali. Inutile discutere di massimi sistemi se manca l'accordo sulle regole minime. Qui, io volevo dire che sono venute meno le cose più ovvie e quindi, tutto è possibile. Siamo nel regno dell'assurdo.

    Date queste premesse, al tuo post si poteva aggiungere ben poco, avevi già spiegato bene tu (avendo però bisogno di risolvere alcuni arzigogoli, tipici del momento e della Repubblica). Io volevo far notare come, in un testo che sostanzialmente decreta l'esistenza del far west, fosse grottesco un francesismo dei primi dell'ottocento, come per dare una patina di serietà a una cosa vergognosa. Per me prima di metterti la cravatta dei avere le mutande. Se no è grottesco.

    Il sistema è cieco e sordo ai contenuti. Ed è ormai cieco e sordo alle regole minime. A questo punto si va avanti solo per strenua dedizione al dovere e solo perché si hanno responsabilità di famiglia. La fiducia di poter cambiare qualcosa è andata.
     
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    ma una soluzione semplice e immediata per tornare alla normalità richiesta da questo periodo storico c'è.

    basta leggere la "a" di "alinea" con l'alfa privativo ed è fatta, cioè in un istante si sarebbe chiuso il cerchio, senza mettersi il cervello in movimento, ché spreca bit.

    mi torna in mente che devo dire pure: W bafio, gigante nell'anticipare l'attuale futuro.
     
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    Si tratta di un intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità secondo il punto 1) lettera a) dell'Art. 94bis del DPR 380/2001 come modificato per effetto della lettera d del comma 1 dell'Art. 3 del DM 32 del 18/04/2019 se:

    1- Sostituisco l'armadio rosso di camera con blu?
    oppure
    2- Sostituisco l'armadio rosso di camera con uno blu a 6 ante (su due piani)?
    oppure
    3- Installo in cucina un acquario da 30 l ?
    oppure
    4- Installo in salotto un acquario da 500 litri ?

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    Uno spunto di riflessione:

    Della pubblica incolumità - "Il giudice deve verificare la situazione di pericolo anche nelle ipotesi di pericolo astratto (Ricorsi rigettati)"
     
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    CITAZIONE (reversi @ 21/3/2019, 12:06)
    ... mi sono procurato il testo del decreto legge denominato "sblocca cantieri", ...

    Art. 3
    (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) ...
    b) ...
    c) ...
    d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
    "Art. 94-bis.
    (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
    a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
    2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
    c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
    2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
    3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
    5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
    6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico.".


    evitando di sottolineare più del necessario la complessità di lettura del testo sopra riportato, cosa che già di per sé spiega abbondantemente perché in italia le leggi non vengono rispettate, vi faccio notare quanto segue:

    il futuro (se va in porto) nuovo art. 94-bis al comma 4 recita:
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

    ciò significa che - per effetto della deroga - la disposizione per la quale "non si possono iniziare lavori ... senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione" (leggi: genio civile) non si applica ad "interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)".

    cioè, per effetto della deroga, trascurando gli interventi privi di rilevanza di cui alla lettera c), non si applica a:
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);


    dunque, le nuove costruzioni che non rientrino nella fattispecie di quelle che "si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche" potranno essere realizzate senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

    non solo. a mio giudizio, poiché le limitazioni relative alle "zone sismiche" sono riferite ai soli interventi di adeguamento o miglioramento di cui al punto 1 di ciascuna lettera, le costruzioni ordinarie potranno essere realizzate senza autorizzazione preventiva del genio civile in qualunque zona sismica, a meno che non si voglia estendere la prescrizione di "media sismicità" del punto 1 anche ai successivi punti 2 e 3.

    ma siccome, in qualità di tecnici, siamo bravissimi a camuffare gli interventi, oltre alle nuove costruzioni, da oggi in poi tutti gli interventi sull'esistente rientreranno nella categoria delle riparazioni o interventi locali, anche questi sottratti all'autorizzazione preventiva.

    il tutto, come dice la rubrica dell'articolo, in nome della "semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche".

    e in quelle non sismiche? non vogliamo semplificare?

    CITAZIONE (quattropassi @ 8/5/2019, 16:45)
    Si tratta di un intervento privo di rilevanza per la pubblica incolumità secondo il punto 1) lettera a) dell'Art. 94bis del DPR 380/2001 come modificato per effetto della lettera d del comma 1 dell'Art. 3 del DM 32 del 18/04/2019 se:

    1- Sostituisco l'armadio rosso di camera con blu?
    oppure
    2- Sostituisco l'armadio rosso di camera con uno blu a 6 ante (su due piani)?
    oppure
    3- Installo in cucina un acquario da 30 l ?
    oppure
    4- Installo in salotto un acquario da 500 litri ?

    Opinioni?

    nel caso a qualcuno fosse sfuggito, il ministero delle infrastrutture ha inteso chiarire (almeno in buona parte) alcune definizioni del nuovo art. 94-bis del dpr 380/2011.

    di seguito l'allegato.
    File Allegato
    LG_art.94_bis_dpr_380_2001.pdf
    (Number of downloads: 74)

     
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    L'ho scoperto proprio oggi.
    Decreto del 30/04/2020 pubblicato in G.U. il 15/05/2020
    Fa riferimento a linee guida che comunque le regioni debbono far proprie.

    Nelle linee guida si specifica cosa siano gli interventi rilevanti per la pubblica incolumità, quelli di minore rilevanza ed infine quelli privi di rilevanza.

    In attesa che le regioni adottino con o senza modifiche queste linee guida si possono continuare ad adoperare le delibere regionali emanate subito dopo il decreto "Sblocca cantieri" che queste tre categorie di interventi ha introdotto nella legislazione corrente per la prima volta.

    Forse non era mai stato affrontato prima ma viene anche definito cosa si intende per "variante sostanziale" e "variante non sostanziale".

    E comunque ringraziatemi di avervi fatto il riassuntino. Perchè io che ho letto tutti e 3 gli articoli che compongono il decreto e le 3 pagine fitte fitte di G.U. delle linee guida mi son fatto 2 palle così a rileggere ad ogni piè sospinto "fermo restando il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore...."
     
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    CITAZIONE (zax2013 @ 18/5/2020, 16:00) 
    Forse non era mai stato affrontato prima ma viene anche definito cosa si intende per "variante sostanziale" e "variante non sostanziale".

    mi pare che ve ne sia cenno nel dpr 380 negli articoli dedicati alle sanatorie (dall'art. 30 in poi).
     
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    dopo che io lo avevo scritto il 21/03/2019, adesso se ne è accorto anche il tar campania, sede di napoli.
    riporto integralmente il post di allora, evidenziando alcuni passaggi e, in particolare, alcuni avverbi :P :P .

    CITAZIONE (reversi @ 21/3/2019, 12:06) 
    continuo il post di ieri perché mi sono procurato il testo del decreto legge denominato "sblocca cantieri", ma che poteva ben essere denominato "la morte del genio civile".

    tralascio altre amenità e riporto solo l'art. 3.

    Art. 3
    (Disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche)

    1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 65:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. Le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico";
    2) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Alla denuncia devono essere allegati:
    a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
    b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.";
    3) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Lo sportello unico rilascia al costruttore, all'atto stesso della presentazione, l'attestazione dell'avvenuto deposito.";
    4) l'alinea del comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Ultimate le parti della costruzione che incidono sulla stabilità della stessa, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita allo sportello unico una relazione sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, allegando:";
    5) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. All'atto della presentazione della relazione di cui al comma 6, lo sportello unico rilascia al direttore dei lavori l'attestazione dell'avvenuto deposito su una copia della relazione e provvede altresì a trasmettere tale relazione al competente ufficio tecnico regionale.";
    6) è aggiunto in fine il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8";
    b) all'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente comma: "8-bis. Per gli interventi di cui all'articolo 94-bis, comma 1, lettera b), n. 2) e lettera c), n. 1), il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori";
    c) all'articolo 93, i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dagli seguenti:
    “3. Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica, e dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.
    4. I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
    5. Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65.";
    d) dopo l'articolo 94, è inserito il seguente:
    "Art. 94-bis.
    (Disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche).
    1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui a capi I, II e IV della parte seconda del presente testo unico, sono considerati, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 52 e 83:
    a) interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (Zona 1 e Zona 2);
    2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
    3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
    c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
    2. Per i medesimi fini del comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con la Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le linee guida per l'individuazione, dal punto di vista strutturale, degli interventi di cui al medesimo comma 1, nonché delle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93. Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse.
    3. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, non si possono iniziare lavori relativi ad interventi “rilevanti”, di cui al comma 1, lettera a), senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione, in conformità all'articolo 94.
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).
    5. Per gli stessi interventi, non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
    6. Restano ferme le procedure di cui agli articoli 65 e 67 comma 1 del presente testo unico.".


    evitando di sottolineare più del necessario la complessità di lettura del testo sopra riportato, cosa che già di per sé spiega abbondantemente perché in italia le leggi non vengono rispettate, vi faccio notare quanto segue:

    il futuro (se va in porto) nuovo art. 94-bis al comma 4 recita:
    4. Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, e in deroga a quanto previsto all'articolo 94, comma 1, le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano per lavori relativi ad interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c).

    ciò significa che - per effetto della deroga - la disposizione per la quale "non si possono iniziare lavori ... senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione" (leggi: genio civile) non si applica ad "interventi di "minore rilevanza" o "privi di rilevanza" di cui al comma 1, lettera b) o lettera c)".

    cioè, per effetto della deroga, trascurando gli interventi privi di rilevanza di cui alla lettera c), non si applica a:
    b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità:
    1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (Zona 3);
    2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
    3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);


    dunque, le nuove costruzioni che non rientrino nella fattispecie di quelle che "si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche" potranno essere realizzate senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione".

    non solo. a mio giudizio, poiché le limitazioni relative alle "zone sismiche" sono riferite ai soli interventi di adeguamento o miglioramento di cui al punto 1 di ciascuna lettera, le costruzioni ordinarie potranno essere realizzate senza autorizzazione preventiva del genio civile in qualunque zona sismica, a meno che non si voglia estendere la prescrizione di "media sismicità" del punto 1 anche ai successivi punti 2 e 3.

    ma siccome, in qualità di tecnici, siamo bravissimi a camuffare gli interventi, oltre alle nuove costruzioni, da oggi in poi tutti gli interventi sull'esistente rientreranno nella categoria delle riparazioni o interventi locali, anche questi sottratti all'autorizzazione preventiva.

    il tutto, come dice la rubrica dell'articolo, in nome della "semplificazione della disciplina degli interventi strutturali in zone sismiche".

    e in quelle non sismiche? non vogliamo semplificare?

    ebbene, questo è il testo della recentissima sentenza del tar campania, sede di napoli, di cui dicevo (pubblicata il 19/10/2021).

    N. 06548/2021 REG.PROV.COLL.
    N. 01422/2021 REG.RIC.

    REPUBBLICA ITALIANA
    IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
    (Sezione Ottava)

    ha pronunciato la presente

    SENTENZA

    sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2021, proposto da
    Anja Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pascarella e Loredana Caduto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Caduto in Caserta, via Cesare Battisti, 85;

    contro

    Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

    per l'annullamento
    previa sospensione dell’efficacia

    a) del provvedimento di sospensione lavori, prot. n. 2021.0080865 del 15 febbraio 2021, GC.CE.0005.2021. CONTENZIOSO, a firma del dirigente dell'UOD Genio Civile di Caserta, notificato a mezzo PEC il 15 febbraio 2021;
    b) della comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria C.V, stante asserita auto-denuncia per violazione della normativa sismica, prot. n. 2021.0080814 del 15 febbraio 2021, a firma del dirigente dell'UOD Genio Civile di Caserta, notificato a mezzo PEC il 15 febbraio 2021;
    c) del provvedimento prot. n. 2021.0166551 del 26 marzo 2021, di reiezione delle istanze di revoca in autotutela del provvedimento di sospensione lavori, a firma a firma del dirigente dell'UOD Genio Civile di Caserta, notificato ai difensori della società ricorrente il 26 marzo 2021; di ogni atto connesso e conseguenziale.

    Visti il ricorso e i relativi allegati;
    Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;
    Visti tutti gli atti della causa;
    Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Luca Cestaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

    FATTO

    1.1. La ricorrente, ANJA Italia s.r.l., impugna i seguenti atti:
    a. il provvedimento di sospensione lavori, prot. n. 2021.0080865 del 15 febbraio 2021, GC.CE.0005.2021. CONTENZIOSO, a firma del dirigente dell’UOD Genio Civile di Caserta, notificato a mezzo PEC il 15 febbraio 2021;
    b. la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
    di Santa Maria C.V, stante asserita auto-denuncia per violazione della normativa sismica, prot. n. 2021.0080814 del 15 febbraio 2021, a firma del dirigente dell’UOD Genio Civile di Caserta, notificato a mezzo PEC il 15 febbraio 2021;
    c. il provvedimento prot. n. 2021.0166551 del 26 marzo 2021, di reiezione delle istanze di revoca in autotutela del provvedimento di sospensione lavori, a firma a firma del dirigente dell’UOD Genio Civile di Caserta, notificato ai difensori della società ricorrente il 26 marzo 2021.

    1.2. La parte censura, quindi, i seguenti aspetti:
    I) Violazione e falsa applicazione dell’art. 94 bis D.P.R. n. 380/2001; in particolare, la norma, nel testo vigente all’esito delle modifiche di cui al D.L. 32-2019, non richiede più – per talune categorie di costruzioni – il preventivo atto di assenso del Genio civile: è sufficiente una denuncia ai sensi dell’art. 65 D.P.R. 380-2001 che è stata regolarmente presentata;
    II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 legge n. 241/1990. Violazione del principio dell’affidamento. Il provvedimento, infatti, è stato emanato, senza alcun preavviso e senza alcuna interlocuzione, a distanza di oltre un anno dalla denuncia presentata il 1.2.2020.

    1.3. La Regione Campania ha chiesto rigettarsi il ricorso confermando la bontà dell’operato del Genio civile.

    Con ordinanza n. 806-2021, l’istanza cautelare è stata accolta.
    All’esito dell’udienza del 29.9.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.

    DIRITTO

    2. In via assolutamente preliminare, va dichiarata inammissibile per evidente difetto di giurisdizione l’impugnativa della comunicazione di notizia di reato, destinata alla Procura della Repubblica. Nessuna potestà giurisdizionale ha, evidentemente, il giudice amministrativo quanto alla contestazione dei reati ipotizzati.
    La peculiarità dell’atto – che si limita a dare avvio all’indagine penale – implica che neppure sia necessario individuare il giudice competente poiché, da un lato, la comunicazione non è immediatamente sottoponibile al vaglio giudiziario se non all’esito delle valutazioni della Procura della Repubblica e, dall’altro, poiché – in ragione dell’obbligatorietà dell’azione penale – il procedimento penale avrà, in ogni caso, il suo corso.

    3.1. Nel merito, va confermata la decisione già ampiamente tratteggiata in sede cautelare.
    A tal fine, è necessario esaminare l’ordito normativo onde verificare la bontà della tesi, affermata dalla parte ricorrente e confutata dalla Regione, secondo cui la costruzione in argomento potesse essere realizzata all’esito della denuncia che è stata ritualmente effettuata.
    L’art. 93 del D.P.R. n. 380/2001 (cd. T.U.E.D.) regola l’obbligo di preavviso per costruire in zone sismiche; l’art. 94 impone l’obbligo di munirsi di autorizzazione a tal fine. Tale obbligo subisce delle deroghe a opera del successivo art. 94 bis, introdotto dall’art. 3 co. 1 del D.L. n. 32/2019 e già più volte modificato.
    Tale disposizione, per quanto qui interessa:
    -) cataloga gli interventi secondo un criterio di minore o maggiore rilevanza (co. 1);
    -) prevede che siano emanate delle linee guida per l’individuazione degli interventi non bisognevoli di alcun preavviso e che, nelle more, le regioni “possono confermare le disposizioni vigenti” (co. 2);
    -) prevede una deroga all’obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva per gli interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al co. 1 lett. b) e c), interventi per cui le Regioni possono “istituire controlli anche con modalità a campione” (co. 4 e 5).

    3.2. Orbene, la Regione, con il provvedimento impugnato e anche nel rigettare la richiesta di revoca (provv. sub. ‘a’ e sub ‘c’) sostiene che la deroga all’obbligo di autorizzazione sarebbe da intendersi procrastinata all’emanazione delle linee guida (avvenuta solo in data 30.4.2020) e che, comunque, la Regione Campania al tempo dell’intervento non aveva regolamentato nuovamente la materia all’esito della modifica della normativa statale. L’ente sostiene che tale circostanza avrebbe, in ogni caso, impedito l’operatività della deroga all’obbligo di ottenere l’autorizzazione. In particolare, la Regione Campania ha recepito le modifiche solo con il reg. regionale n. 9 del 27.7.2020, entrato in vigore l’11.8.2020: solo da quel momento (nella tesi della Regione Campania) è stato escluso, per taluni interventi, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione.

    3.3. La lettura della norma conduce a preferire la tesi della parte ricorrente in quanto, le disposizioni sopra riportate chiariscono che le linee guida sono strumentali all’individuazione delle opere per cui non è necessario neppure il preavviso ex art. 93 del D.P.R. n. 380/2001, mentre risulta immediatamente applicabile la deroga all’obbligo di autorizzazione disposta dai commi 4 e 5 dell’art. 94 bis del medesimo T.U.E.D. per gli interventi rispetto a cui le regioni possono limitarsi a istituire controlli a campione.

    3.4. Gli interventi che non necessitano, quindi, di autorizzazione preventiva sono quelli di cui all’art. 94 bis co. 1 lett. b) e c); tra essi è senz’altro ricompreso quello di cui si discute poichè, come indicato nella denuncia versata in atti e corredata di ampia documentazione tecnica, il manufatto è una nuova costruzione “non rientrante” nella fattispecie di cui alla lettera a) n. 2) (“le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche, situate nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità”) e, in quanto tale, non più soggetto all’obbligo di autorizzazione.
    In merito, è bene precisare che la Regione contesta l’applicabilità del regime semplificato mentre nulla controdeduce in merito alle caratteristiche dell’immobile che - descritte dalla parte ricorrente e confermate dalla documentazione versata in atti - sono tali da farlo rientrare, appunto, negli interventi di “minore rilevanza”.

    3.5. Stante la immediata precettività della norma, l’operato della Regione è, quindi, da ritenersi illegittimo con conseguente accoglimento della prima censura.

    4. Va aggiunto che tale conclusione non muta in rapporto alla pretesa violazione dei limiti dell’autonomia regionale. Gli artt. 1 e 2 del medesimo D.P.R. n. 380/2001 ergono a principi fondamentali – cogenti per la legislazione regionale – quelli desunti dal testo unico e la giurisprudenza ha chiarito che la qualificazione degli interventi edilizi, ai fini dell’applicazione di un determinato regime regolatorio, compete, appunto, alla legislazione statale.
    Tale principio è stato declinato proprio con riferimento alla regolamentazione generale degli interventi edilizi in zona sismica, ricondotta appunto ai principi fondamentali della legislazione statale nelle materie della “protezione civile” e del “governo del territorio” (Corte Costituzionale, 10/12/2019, n.264). Proprio con riferimento all’introduzione dell’art. 94 bis T.U.E.D. ad opera del D.L. n. 32/2019, poi, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile l’intervento regionale teso a procrastinare l’immediata entrata in vigore dei “nuovi” principi fondamentali in materia (Corte Costituzionale, 13/01/2021, n.2, par. 13.3).
    Tanto, evidentemente, conferma l’immediata cogenza della deroga all’obbligo di autorizzazione introdotta dalla legislazione statale.

    5. Passando alla seconda censura, pur assorbita in ragione dell’accoglimento della prima, va dichiarata l’illegittimità del provvedimento anche per la modalità operativa – evidenziata pure in sede cautelare – di adottare il provvedimento di sospensione a distanza di oltre un anno dalla presentazione della prescritta denuncia (il provvedimento è del 15.2.2021 a fronte di una denuncia presentata il 1.2.2020). Quest’ultima, infatti, era chiaramente intesa quale denuncia afferente al regime semplificato e, pertanto, il Genio civile avrebbe dovuto – secondo un elementare canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.) – provvedere entro termini stringenti a sospendere i lavori anziché provvedere in tal senso dopo lungo tempo a lavori quasi ultimati.

    5.1. Le considerazioni che precedono conducono ad accogliere il ricorso per quanto riguarda i provvedimenti sub a) e sub c), mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione per quel che riguarda il provvedimento sub b) di comunicazione della notizia di reato.

    5.2. La complessità della fattispecie, anche in relazione all’articolata e non chiarissima formulazione delle norme applicate, conduce alla integrale compensazione delle spese di lite.

    P.Q.M.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
    -) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo quanto al provvedimento sub b) (comunicazione di notizia di reato);
    -) accoglie il ricorso quanto ai provvedimenti sub a) e sub c) e, per l’effetto, li annulla;
    -) compensa le spese di lite;
    -) ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

    Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
    Francesco Gaudieri, Presidente
    Luca Cestaro, Consigliere, Estensore
    Viviana Lenzi, Primo Referendario
     
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