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La 4.1.6.1.1 Armatura delle travi .. .. .. dice: Le travi devono prevedere armatura trasversale costituita da staffe con sezione complessiva non inferiore ad Ast = 1,5 b mm²/m essendo b lo spessore minimo dell’anima in millimetri.
Pare significare la volontà del legislatore di “punire “ le travi a spessore imponendo (secondo me) un maggior numero di bracci piuttosto che non un passo più ristretto.
La norma non trova riscontro nello EC 2 che al punto 9 .2 .2 riporta ρ w= Asw / (s bw sin alfa) > (0.08√fck ) / fyk ) valore di ρ recepito dalla appendice nazionale, che dà un risultato completamente diverso: circa metà delle staffe..
La questione è che la Ast ≥ 1,5 b mm²/m non pare comunque applicabile alle travi di fondazione che spesso vengono gettate a sezione rettangolare (e non a T rovescio) per evitare il costo della casseratura, per garantire un incastro più sicuro ed una maggiore tolleranza nel tracciamento, ma che sono esageratamente punite dalla 4.1.6.1.1 (Ast ≥ 1,5 b mm²/m )
Come nasce la norma? è semplicemente un modo grossolano per imporre una alta % di armatura al taglio? È ragionevole la differenza tra EC2 ed NTC?
Dove sta scritto che una trave di fondazione rettangolare 50x50 lavora peggio di una a T 50x50, ma con l'anima da 25? è ragionevole che quest'ultima abbia la metà delle staffe?
E ancora, il taglio in fondazione è mediato/distribuito o meglio risente meno di un carico puntuale al/ai piani superiori ed in questo senso meno pericoloso.
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L'armatura minima a taglio dipendente dalla larghezza dell'anima delle travi è presente nelle normative italiane ben prima dei DM 2018 e DM2008. Vado molto a memoria ma mi pare il DM1992 riportava già la limitazione in questione.
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Mi permetto di riportare quanto ho scritto altrove:
CITAZIONE quella è una prescrizione che nasce, nella sua forma originaria, in tempi lontani.
* Già il DM 30/05/72 riportava nel capitolo relativo al §2.4: "Nelle travi si devono prevedere staffe aventi sezione complessiva non minore di 3 cm^2/m, con un minimo di tre staffe al metro."
* Il DM 26/03/80 al §5.2 aggiungerà "... e comunque passo non superiore a 0.8 volte l'altezza utile della sezione."
* DM 1983 e 1985 inalterati rispetto le stesse.
* Il DM 14/02/1992 al §5.3.2 modificò la prescrizione dei 3 cm^2/m come segue:
"... non inferiore a 0.10 β∗ 0.10β∗ cm^2/m essendo β∗ β∗ la larghezza corrispondente a τ=τc0 τ=τc0".
τc0:=0.4+Rck−1575 τc0:=0.4+75Rck−15 [MPa]
la tensione ammissibile a taglio nel conglomerato per la quale non era richiesta la verifica delle armature a taglio nel caso le tensioni di progetto fossero inferiori.
* Arrivò il DM 09/01/1996 al §5.3.2:
"... non inferiore a Ast:=0.10 (1+0.15 d/b) b Ast:=0.10(1+0.15d/b)b cm^2/m essendo d l'altezza utile della sezione e b lo spessore minimo dell'anima in cm, ..."
* NTC 2008 e 2018 sappiamo cosa riportano.
Se lei prova ad applicare Jourawski, ad esempio ad una sezione rettangolare di dimensioni b*d fissando τc0 τc0 e derivando le armature per la corda baricentrica lungo l'asse della trave a metro lineare, variando le tensioni caratteristiche di snervamento, troverà a grandi linee i valori che assumono le formule del 1992, del 1996 fino all'1.5 del 2008.
Due considerazioni:
- L'EC2 riporta una trattazione del tutto differente, pur rimandando agli annessi nazionali. In particolare al §9.2.2, la percentuale meccanica di armatura a taglio:
ρw:=Asws b sin α ρw:=sbsinαAsw non deve essere inferiore ad un certo valore limite in qualche modo funzione della radice della resistenza cubica caratteristica a compressione nonché della resistenza caratteristica dell'armatura. La formula è di carattere sperimentale: la si deve al FIB che in qualche modo già nel lontano 1978 aveva proposto i propri valori limite.
- Qualcuno in Italia si era già svegliato. Il CNI nel 2011 ha rilasciato un documento dove criticava la non conformità NTC-EC per quello di cui lei ha chiesto. Seguendo le NTC, infatti, si sovrastima anche del 200% il minimo di cui alle prove del FIB.
Aggiungo: Mezzina scrisse che parrebbe che la prescrizione dell'1,5*b faccia riferimento a sole staffe verticali.
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non mi pare che la Ast(minimo) =1.5 b mm2/m - del punto 4.11.6.1- abbia qualche significato fisico. È un modo bizzarro per scrivere Rho minimo= 0,15%, infatti Ast(minimo al metro) =1.5 b mm2/m Rho minimo = Ast / (b*s) = (Ast(minimo al metro) *s/1000) / (b*s) = 1.5 b *s/1000/(b*s) =1.5/1000= 0.15%
Evidentemente hanno preso la 9.5 dello EC2 0.08 fck^0.5 / fy (sperimentale) che per calcestruzzi normali dà valori compresi tra 0.089% per C25/30 e 0.10% per C35/45 e l’hanno aumentata spannometricamente del 50%.
Non è un’approssimazione ragionevole per cls ordinario o ad alte prestazioni, manca di rispetto per chi deve usare la norma, dà problemi sulle travi di fondazione, potrebbe avere significato per calcestruzzi ad alta resistenza tipo C80/95.
Neppure è stato cambiato il valore contenuto nell'appendice nazionale che conferma quello raccomandato dal EC2. evidentemente posso adoperarlo, almeno per le travi di fondazione.
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